Statuto associativo

Statuto Associazione Specialmente Tu ETS

Art. 1 – Denominazione

È costituita l’Associazione denominata “Specialmente Tu ETS”.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Grugliasco (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’assemblea dei soci.

L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali e iscritta. L’Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Art. 3 – Scopo

L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di differenti attività che persegue in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, al fine di arrecare benefici.

L’Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:

  • promuovere la cultura giovanile;
  • garantire a tutti la possibilità di ricevere gli strumenti necessari per vivere con le giuste opportunità culturali e
  • sociali;
  • promuovere l’integrazione sociale e lavorativa di persone in condizioni di svantaggio (culturale, psico-fisico, d’età ecc.) favorendo lo sviluppo dell’autonomia lavorativa e abitativa;
  • promuovere e divulgare le pari opportunità e il principio di non discriminazione;
  • promuovere la sensibilizzazione ambientale;
  • promuovere la cultura sportiva e del movimento, nonché il benessere psico-fisico e alimentare;
  • promuovere la cultura degli adulti e degli anziani;
  • promuovere lo scambio culturale fra comunità presenti sul territorio italiano ed internazionale;
  • favorire lo scambio di opinioni all’interno di una libera associazione ove le persone possano portare la loro
  • esperienza e promuovere iniziative ed attività che ottengano l’interessamento degli associati stessi.

 

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, D. Lgs. 117/2017:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  4. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  5. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
  6. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  7. servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  8. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  9. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  10. agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
  11. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  12. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  13. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L’Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale:

  • Realizzare e diffondere strumenti e metodi didattico-formativi per i propri soci;
  • Fornire informazioni, dati, consulenze ed assistenza tecnica agli associati, inerenti gli scopi dell’Associazione;
  • Mettere a disposizione una sede in grado di offrire un valido supporto con personale specializzato;
  • Organizzare soggiorni di autonomia per disabili e adolescenti;
  • Percorsi di autonomia abitativa e sociale;
  • Corsi didattici di approfondimento, DSA e lingue;
  • Attività motorie;
  • Integrazione lavorativa;
  • Ripetizioni e sostegno scolastico, anche online per studenti di ogni grado e ordine scolastico, ivi compresi studenti universitari;
  • Attività di formazione;
  • Attività ambientali;
  • Attività ludico-ricreative e attività di conciliazione familiare;
  • Attività di sostegno al territorio in collaborazione con Comuni e Consorzi intercomunali o enti che erogano servizi alla persona;
  • Attività di sostegno psicologico, sessuale e logopedico per adulti disabili, in difficoltà, adolescenti e bambini; o Istituire, in collaborazione con scuole e famiglie, corsi e momenti di approfondimento didattico;
  • Corsi con tematiche di natura sociale;
  • Attività di formazione e sviluppo nelle scuole;
  • Laboratori di artigianato per lo sviluppo dell’integrazione lavorativa di persone in difficoltà;
  • Scambi/soggiorno esteri con altri gruppi;
  • Creazione di strutture e attività ludico- ricreative e culturali per giovani, adulti ed anziani;
  • Organizzazione di eventi, fiere e manifestazioni, per informare le persone e sensibilizzarle su tematiche quali l’emarginazione giovanile, la disabilità, le minoranze culturali ecc;
  • Percorsi di affiancamento alla genitorialità; o Laboratori diurni e serali;
  • Uscite sul territorio;
  • Weekend tematici;
  • Organizzazione di attività sportive e attività ludiche;
  • Attività di orticoltura e progetti di manutenzione aree verdi ai fini inclusivi e sociali.
  • Organizzazione e istituzione di programmi detti “Ferie Lavorative” dove volontari con varie mansioni prestino il loro operato presso entità quali associazioni o persone bisognose, in Italia e all’estero. o Attività di raccolte fondi per sostenere i progetti;
  • Attività di integrazione e formazione per stranieri.

L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, servizio civilisti e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate

L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 – Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio fino al 31 Dicembre.

Entro il 31 Marzo dell’anno successivo il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro 30 Aprile per la definitiva approvazione.

L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

L’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L. 383/2000.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 31 Dicembre per la definitiva approvazione.

Art. 6 – Associati

All’Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell’Associazione. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell’Associazione, né tra i soci dell’Associazione stessa.
Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 7 – Modalità di associazione

I soggetti che intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’iscrizione associativa ha valenza per un anno solare e decorre dalla data dell’accettazione. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa.

Art. 8 – Diritti e doveri degli Associati

Gli associati iscritti nel libro soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione. Gli associati iscritti nel libro soci da meno di tre mesi in regola con il versamento della quota possono partecipare all’assemblea ma per avere diritto di voto devono richiedere autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione che valuta la richiesta e avvalla o meno la richiesta.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da indirizzare mezzo raccomandata A.R. o mezzo posta elettronica certificata, entro 60 giorni dalla ricevuta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire, previo appuntamento concordato, presso la sede legale.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino ad un massimo di cinque consiglieri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo. In questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.

Art. 10 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all’anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l’ordine del giorno, inviati entro 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

  • il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 11 – Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.

La rappresentanza dell’associazione spetta al Presidente.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

  • deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
  • predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
  • individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
  • stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
  • o compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea.

Art. 12 – Assemblea degli Associati

Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (come specificato nell’art.8).
L’Assemblea ordinaria:
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  1. approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
  2. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro
  4. confronti;
  5. delibera sull’esclusione degli associati;
  6. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  7. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria:

delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

  1. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  2. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 13 – Funzionamento dell’Assemblea degli Associati

L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa (come specificato nell’art.8).

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Il socio junior, vale a dire il socio minorenne, è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori e il diritto di voto viene esercitato dal compimento dei 18 anni.
Salvo ove diversamente previsto, l’Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.

Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3⁄4 degli associati aventi diritto.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni. In assenza di nuove candidature è possibile rieleggere il presidente uscente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 – Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 16 – Scioglimento dell’Associazione

L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/201758, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 17 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.